PPWR: il nuovo regolamento UE sugli imballaggi e le scadenze
PPWR: il nuovo regolamento UE sugli imballaggi e le scadenze che le aziende alimentari devono conoscere
Dal divieto di PFAS di agosto 2026 al limite di riciclabilità del 2030: la cronologia completa del regolamento che cambia il packaging alimentare
Cos’è il PPWR e perché è diverso da tutto ciò che l’ha preceduto
Il Regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22 gennaio 2025 ed è entrato in vigore l’11 febbraio 2025, sostituendo la precedente Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in vigore da oltre trent’anni.
La differenza tra i due strumenti giuridici non è solo formale: una direttiva richiede il recepimento nazionale, con margini di interpretazione che negli anni hanno generato frammentazione normativa tra i diversi Stati membri. Un regolamento, invece, è direttamente vincolante e si applica in modo uniforme in tutti i 27 paesi UE senza necessità di leggi nazionali di recepimento — eliminando le disparità che caratterizzavano il quadro precedente.
Gli obiettivi dichiarati del PPWR sono ambiziosi: rendere tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030, aumentare in modo sicuro l’uso di plastica riciclata e di materiali di origine biologica, ridurre l’uso di materiali vergini di origine fossile e avviare il settore verso la neutralità climatica entro il 2050. Il regolamento fissa inoltre obiettivi quantitativi di riduzione dei rifiuti da imballaggio: -5% entro il 2030, -10% entro il 2035 e -15% entro il 2040, rispetto ai livelli del 2018.
La prima scadenza concreta: 12 agosto 2026
Dopo un periodo di transizione di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, il PPWR diventa pienamente applicabile dal 12 agosto 2026. Da questa data, la maggior parte delle disposizioni del regolamento diventano giuridicamente vincolanti, comprese le prescrizioni essenziali per la progettazione e la composizione degli imballaggi.
La misura più immediata e rilevante per le imprese alimentari è il divieto di immettere sul mercato imballaggi a contatto con alimenti contenenti sostanze PFAS (per- e polifluoroalchiliche) oltre soglie precise: 25 parti per miliardo (ppb) per qualsiasi singola sostanza PFAS misurata con analisi mirata; 250 ppb per la somma dei PFAS; 50 parti per milione (ppm) per il fluoro totale. Non è previsto alcun periodo di tolleranza per l’immissione sul mercato di imballaggi non conformi dopo questa data — anche se resta possibile vendere le scorte esistenti già immesse sul mercato prima della scadenza, secondo le norme nazionali applicabili.
I limiti sui metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio e cromo VI) erano già in vigore in base alla precedente Direttiva Imballaggi 94/62/CE — il PPWR li conferma e li estende come requisito applicabile a tutto il packaging, non solo a quello a contatto con alimenti.
Dal 12 agosto 2026 si applica anche il principio generale di minimizzazione del packaging: l’imballaggio diventa a tutti gli effetti un ‘prodotto regolato’, e le aziende devono avviare fin da subito il percorso di adeguamento verso questo principio, anche se le soglie quantitative precise (come il limite del 50% di spazio vuoto) diventeranno vincolanti solo nel 2030.
Il 2028: etichettatura ambientale armonizzata
A partire dal 12 agosto 2028, entrerà in vigore un’etichettatura ambientale armonizzata a livello europeo che sostituirà i singoli sistemi nazionali attualmente in uso. Ogni Stato membro ha oggi le proprie regole in materia — ad esempio, in Francia è già obbligatorio il logo Triman con le istruzioni Info-Tri su ogni imballaggio domestico immesso sul mercato — un sistema che il PPWR punta a unificare, semplificando la conformità per le aziende che operano su più mercati europei ma introducendo comunque un nuovo obbligo di adeguamento.
Le etichette dovranno riportare informazioni chiare sulla riciclabilità dell’imballaggio, secondo una classificazione di performance su una scala a gradi (da A a E), con la Commissione che dovrà definire entro febbraio 2028 il metodo ufficiale di calcolo.
Il 2030: gli obblighi più strutturali
La scadenza del 1° gennaio 2030 concentra gli obblighi con l’impatto più profondo sulla progettazione degli imballaggi. Da questa data, il volume non occupato dal prodotto — il cosiddetto ‘spazio vuoto’ — non potrà superare il 50% del volume totale della scatola, per gli imballaggi da trasporto, e-commerce e imballaggi collettivi. Nel calcolo rientra tutto ciò che non è il prodotto stesso: cuscini d’aria, carta kraft di riempimento, pluriball, granuli di polistirolo.
Sempre dal 2030, tutti gli imballaggi dovranno essere progettati per il riciclo (design for recycling), con l’ammissione al mercato limitata solo alle classi di riciclabilità A, B e C su una scala che arriva fino a E. Saranno inoltre vietati alcuni formati di imballaggio monouso specificamente elencati nell’Allegato V del regolamento — tra cui, per il settore HoReCa, gli imballaggi monouso in plastica per il consumo sul posto, con l’obbligo di servire almeno il 10% delle bevande in packaging riutilizzabile.
Un obbligo specifico per il settore alimentare in ristorazione: dal 1° gennaio 2030, le monoporzioni servite nella ristorazione — bustine di zucchero, condimenti, salse — non potranno più essere confezionate in imballaggi monouso, in linea con la spinta generale del regolamento verso il riutilizzo. Inoltre, dal 2030 i punti vendita con superficie superiore a 400 metri quadrati dovranno destinare il 10% dello spazio a stazioni di ricarica per prodotti alimentari e non alimentari sfusi.
Sempre dal 12 agosto 2026 (non 2030), bar e ristoranti dovranno consentire ai consumatori di utilizzare i propri contenitori per alimenti e bevande, alle stesse condizioni di prezzo previste per gli imballaggi monouso — un obbligo che dovrà essere comunicato con pannelli informativi visibili al pubblico.
2035 e 2038: gli obiettivi finali di riciclabilità
Il regolamento prevede due ulteriori scadenze di lungo periodo. Dal 1° gennaio 2035, gli imballaggi dovranno essere riciclabili ‘su scala’, cioè con infrastrutture reali di raccolta e riciclo effettivamente disponibili e operative nei diversi Stati membri — un requisito più stringente della semplice riciclabilità teorica richiesta dal 2030. Dal 2038, saranno ammessi sul mercato solo imballaggi di classe A e B, i due livelli più alti della scala di riciclabilità.
Responsabilità estesa del produttore e sanzioni
Il PPWR rafforza il principio di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR — Extended Producer Responsibility): le imprese che immettono imballaggi sul mercato sono tenute a finanziare i costi di gestione, raccolta, trattamento e riciclo dei rifiuti derivanti dai propri imballaggi. In Italia, questo schema si chiama CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ed è già operativo — con il PPWR il quadro EPR si armonizza a livello europeo, ma gli adempimenti pratici restano gestiti Paese per Paese.
Un elemento importante di responsabilità: la conformità legale ricadrà anche su chi appone il proprio marchio sul prodotto (‘manufacturer’), non solo sul produttore materiale dell’imballaggio — e chi cambia marchio o modifica un imballaggio si assume automaticamente gli obblighi del produttore.
Sul fronte sanzionatorio, in Italia il D.Lgs. 152/2006 prevede già una sanzione da 5.200 a 40.000 euro per chi immette sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura ambientale richiesti. Le sanzioni specifiche per le violazioni del PPWR saranno definite a livello nazionale entro il 12 febbraio 2027, ma diverse fonti di settore indicano un range potenziale da migliaia a milioni di euro a seconda della gravità della violazione, con possibili divieti di mercato, richiami prodotto e — nei casi più gravi — accuse penali per violazioni intenzionali o false dichiarazioni.
Cosa devono fare le aziende alimentari da subito
Le fonti di settore convergono su alcune azioni prioritarie da avviare immediatamente, indipendentemente dalla scadenza formale di agosto 2026. Primo: definire le proprie responsabilità specifiche in base al ruolo ricoperto nella filiera (fornitore, produttore, fabbricante, importatore, distributore, proprietario del marchio) ai fini del PPWR — ruoli diversi comportano obblighi diversi.
Secondo: mappare tutti gli imballaggi utilizzati per capire come strutturare il sistema di dichiarazioni di conformità e la relativa documentazione tecnica. Terzo: avviare fin da subito il dialogo con i fornitori di packaging per raccogliere le informazioni necessarie a dimostrare la conformità agli articoli chiave del regolamento, in particolare per le analisi di laboratorio su PFAS, metalli pesanti e fluoro totale — verifiche che richiedono tempo e che è opportuno pianificare con anticipo rispetto alla scadenza di agosto 2026.
Un’osservazione ricorrente nelle fonti tecniche: impostare il lavoro di adeguamento oggi significa essere avvantaggiati per l’implementazione delle fasi successive del regolamento (2030, 2035, 2038) — un approccio proattivo piuttosto che reattivo riduce sia il rischio di sanzioni sia i costi di adeguamento tardivo, spesso più elevati di quelli sostenuti con una pianificazione anticipata.
Fonti
Confartigianato Cuneo, ‘Nuovo regolamento imballaggi (PPWR): cosa cambia dal 2026 e l’impatto sulle imprese alimentari e Horeca’ (giugno 2026). Qapla’, ‘PPWR 2026: nuove regole sugli imballaggi per l’ecommerce’. Eliopalumbieri.it, ‘Regolamento imballaggi UE: cosa cambia per le imprese alimentari con il PPWR’ (marzo 2026). CONAI, ‘Nuovo Regolamento imballaggi (PPWR)’ (dicembre 2025). IIP, ‘Regolamento PPWR: i primi obblighi scattano dal 12 agosto 2026’ (maggio 2026). Progest, scadenza 12/08/2026 e azioni concrete (maggio 2026). Supplycanvas, elenco date e scadenze chiave PPWR (aprile 2026). Testo di riferimento: Regolamento (UE) 2025/40.
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